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Anatocismo ed usura, le banche finiscono alla sbarra
| Lunedi 8 Novembre 2004 - 18:00 | |
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La Cassazione si era già pronunciata in proposito con tre distinte sentenze.
Gli istituti di credito, pur adeguando il calcolo degli interessi non hanno mai accolto le richieste di rimborso dei risparmiatori. Nonostante le tre sentenze fossero già definitive, la banche hanno sempre preteso una sentenza della Cassazione a Sezioni unite, nella speranza che questa ribaltasse le precedenti interpretazioni.
Una volta tanto, invece, giustizia è stata fatta.
Ora dovranno rimborsare chi per anni ha subito questa pratica e per i Tribunali a questo punto il lavoro sarà in discesa, a meno che il governo non intervenga con una sanatoria.
La vera novità di questa storica sentenza è che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima del noto orientamento giurisprudenziale che, nella primavera del 1999, ne ha negato l'uso. In sostanza la sentenza ha valore retroattivo.
Questa è l’estrema sintesi della sentenza n. 21095 della Suprema Corte di Cassazione.
I risparmiatori interessati sono più o meno 10 milioni, per un totale di rimborsi che va dai 20 ai 30 miliardi di euro. Potranno richiedere i rimborsi degli ultimi dieci anni tutti coloro che hanno ancora un conto corrente presso l'istituto di credito, oppure chi, pur non avendo più il rapporto con la banca abbia conservato le scritture contabili. La pratica dell'anatocismo era comunque già vietata dall' articolo 1283 del Codice civile, ma gli istituti di credito per anni, lo hanno sempre praticato, dichiarando che i cosiddetti "usi bancari" lo prevedevano.
In realtà era una forma di usura nemmeno troppo camuffata.
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Con il termine anatocismo si indica  il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati: in definitiva gli interessi "composti".

Per diversi anni, le banche hanno praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sui quali venivano poi calcolati ulteriori interessi nei trimestri successivi, determinando in tal modo dei tassi effettivi a carico della clientela superiori rispetto a quelli contrattualmente stabiliti.

Gli Istituti di credito non avrebbero dovuto calcolare gli interessi sugli interessi ma solo sul monte capitale ed esclusivamente su base annua e non trimestrale.

L’art. 1283 c.c., in via generale vieta l’anatocismo. La regola ammetteva deroga in forza di usi contrari. Le banche forti di questa enunciazione applicavano l’uso di capitalizzazione degli interessi come uso normativo, avvallate da diverse sentenze della Cassazione.

La situazione è mutata radicalmente con l’inversione della giurisprudenza della Suprema Corte che ha emanato nel 1999 tre sentenze di identico tenore, che hanno comminato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.

In questo panorama è intervenuto il Governo che utilizzando una delega dell’anno precedente, ha emanato il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, cosiddetto “Salva banche”.

L’intervento del Governo è stato oggetto di critica nelle sedi giurisdizionali sfociando nella remissione degli atti della Consulta che in data 17 ottobre 2000 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 25 comma 3°, consentendo la richiesta da parte del cliente della restituzione degli interessi versati e non dovuti.

Per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sono stati pagati interessi dalla clientela ad un tasso annuo effettivo superiore a quello contrattualmente stabilito.

Per poter ripristinare l’equilibrio finanziario occorre applicare il “principio di equivalenza finanziaria”, in virtù del quale due tassi, riferiti a periodi diversi, sono equivalenti quando alla fine di uno stesso periodo preso come riferimento (ad esempio l’anno) producono uguale interesse. Questo principio è stato la base per la realizzazione del

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